Indice degli argomenti
Focus fiscale finanziaria 2020
DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (COMMA 175, lett a)
DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (COMMA 175, lett b, n.1)
DETRAZIONI “BONUS MOBILI” (COMMA 175, lett. b), n.2)
DETRAZIONI “BONUS FACCIATE” (COMMI DA 219 A 224)
DETRAZIONI “SPORT BONUS” (COMMI DA 177 A 180)
DETRAZIONI IRPEF 19% - PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO (COMMI 629 E 692)
DETRAZIONE IRPEF AL 19% - MODALITA’ DI PAGAMENTO TRACCIABILE (COMMI 679 E 680)
DETRAZIONI PER SPESE DI ISCRIZIONE A SCUOLE DI MUSICA DI RAGAZZI (COMMI 346 E 347)
DETRAZIONI PER SPESE VETERINARIE (COMMA 361)
2. MODIFICA-INSERIMENTO-CANCELLAZIONE INCENTIVI FISCALI PER PERSONE FISICHE
INCENTIVO PAGAMENTI ELETTRONICI (COMMI DA 288 A 290)
INCREMENTO ALIQUOTA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI (COMMA 695)
Focus fiscale finanziaria 2020
Nei prossimi due articoli vi propongo alcuni contenuti introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 n.160/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2019, con informazioni particolarmente utili per privati, aziende e professionisti.
DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (COMMA 175, lett a)
Proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, co. da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- schermature solari (art. 14, co. 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, co. 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, co. 2-bis).
Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (COMMA 175, lett b, n.1)
Con la modifica dell’art. 16, co. 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire:
- della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del co. 1 dell’art. 16-bis su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, l’art. 16 prevede già il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. “sisma bonus”) per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
DETRAZIONI “BONUS MOBILI” (COMMA 175, lett. b), n.2)
È confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”, che prevede la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000.
Tale agevolazione può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.
DETRAZIONI “BONUS FACCIATE” (COMMI DA 219 A 224)
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:
- le spese documentate sostenute nell’anno 2020;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi);
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 144/1968.
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.
Interventi agevolati
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o ornamenti e fregi.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:
- di sola pulitura;
- di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria);
Assenza di limite massimo di spesa
Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90% ripartita in 10 rate annuali, senza limite di spesa massima.
DETRAZIONI “SPORT BONUS” (COMMI DA 177 A 180)
Proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, di cui all’art. 1, co. da 621 a 626, Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.
Le modalità attuative sono contenute nel DPCM 30.4.2019.
DETRAZIONI IRPEF 19% - PARAMETRAZIONE AL REDDITO COMPLESSIVO (COMMI 629 E 692)
Con l’aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all’art. 15, TUIR sono rimodulate le detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
- intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000;
- se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.
Le spese con detrazione 19% oggetto di tale parametrazione sono ad esempio le spese veterinarie, le spese universitarie, le spese per i canoni di locazioni di studenti universitari fuori sede, le spese per assicurazioni infortuni, le spese per asilo nido, le spese per lo sport dei figli ecc…..
La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
- interessi passivi prestiti o mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale;
- spese sanitarie.
DETRAZIONE IRPEF AL 19% - MODALITA’ DI PAGAMENTO TRACCIABILE (COMMI 679 E 680)
La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per:
- l’acquisto di medicinali o dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
DETRAZIONI PER SPESE DI ISCRIZIONE A SCUOLE DI MUSICA DI RAGAZZI (COMMI 346 E 347)
Dal 01.01.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:
- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 508/1999;
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
La detrazione spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per un importo massimo di spesa di 1.000 euro, anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli).
DETRAZIONI PER SPESE VETERINARIE (COMMA 361)
In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l’aumento da € 387,34 a € 500 della detrazione delle spese veterinarie: resta ferma la franchigia di € 129,11.

Finanziaria 2020
SCONTO IN FATTURA: RISPARMIO ENERGETICO, RECUPERO DEL PATRIMONI E INTERVENTI ANTISISMICI (COMMI 70 E 176)
Dal 01.01.2020:
- viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
- lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importate di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000 euro;
- viene sospesa la cessione della detrazione IPEF derivante dall’esecuzione degli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all’art. 16-bis comma 1 lettera h) del TUIR.
CEDOLARE SECCA 10% (COMMA 6)
È confermata la riduzione al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.
Merita sottolineare che non è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.
INCENTIVO PAGAMENTI ELETTRONICI (COMMI DA 288 A 290)
È previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.
È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.
PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE (COMMI 693 E 694)
E’ prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinata dagli articoli 5 e 7 della L. 448//2001.
Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabili organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazione non quotate e dei terreni posseduti alla data del 01.01.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art.67 comma 1 lettera a) – c-bis) del TUIR, sempre che le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per l’applicazione occorrerà che entro il 30.06.2020:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere rediga e asseveri una perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) per un ammontare pari ad un terzo dell’importo totale (le altre due rate di pari importo dovranno essere versate rispettivamente entro il 30.06.2021 e 30.06.2022).
L’imposta sostitutiva sarà pari all’11% del valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
INCREMENTO ALIQUOTA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE IMMOBILIARI (COMMA 695)
E' previsto un incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività d’impresa.
Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello f24, con le modalità previste dall’art. 17 del Dgls. 09.07.1997 n.241.
Si fa presente che la norma in questione riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, terreni lottizzati di cui all’art. 67 comma 1 lettera a) del TUIR, né i terreni edificabili).
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