Indice degli argomenti
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (COMMI DA 184 A 197)
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (COMMI DA 184 A 197) - seconda parte
CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO E INNVOVAZIONE (COMMI DA 198 A 209)
FORMAZIONE 4.0 (COMMI DA 210 A 217)
CREDITO DI IMPOSTA “BONUS EDICOLE” (COMMA 393)
CREDITO D’IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI – PROROGA (COMMA 300)
REGIME FORFETTARIO (COMMI 691 E 692)
DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI (COMMI 4 E 5)
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (COMMI 632 E 633)
ESTROMISSIONE IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE (COMMA 690)
RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (COMMI DA 696 A 704)
SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTI (COMMA 8)
ESONERO CONTRIBUTIVO (COMMA 10)
Finanziaria 2020
Prosegue la nostra guida fiscale per privati, aziende professionisti per approfondire i principali contenuti introdotti dalla Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2019.
Se ti sei perso il primo articolo lo trovi qui.
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (COMMI DA 184 A 197)
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che costituisce, di fatto, la proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (sono inclusi quindi i soggetti che aderiscono al regime forfettario).
Gli esercenti arti e professione possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale”
Investimenti agevolabili
Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:
- beni materiali strumentali nuovi “ordinari” (che potevano beneficiare dei super-ammortamenti);
- beni materiali di cui all’allegato A alla L.232/2016 (che erano oggetto di iper-ammortamenti);
- beni immateriali di cui all’allegato B alla L.232/2016 (che potevano beneficiare della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i veicoli di cui all’art. 164, co. 1, TUIR;
- i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni di cui all’Allegato 3 alla L.208/2015 (tali beni sono indicati nelle tabelle sottostanti);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, acqua, trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.


CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (COMMI DA 184 A 197) - seconda parte
Profili temporali
Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2021 a condizione che entra la data del 31.12.2020:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli 4.0, il credito d’imposta “generale” è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):
- nella misura del 6% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 2 milioni.
Per gli investimenti aventi oggetto beni compresi nell’allegato A alla L.232/2016 (beni oggetto di iper-ammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B alla L.232/2016 (beni che potevano beneficiare della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti).
Il credito d’imposta è riconosciuto (solo per le imprese):
- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IPAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli art.61 e 109 comma 5 TUIR.
Fruizione dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite f24 (ai sensi dell’art. 17 del Dgls. 241/97);
- spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”), in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali;
- nel caso degli investimenti materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Obblighi documentali
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative delle legge di bilancio 2020.
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’allegato A e B della L.232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo D.M.
CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO E INNVOVAZIONE (COMMI DA 198 A 209)
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (sono inclusi quindi i soggetti che usufruiscono del regime forfettario).
Profili temporali
Il nuovo credito d’imposta opera per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire per il 2020 per i soggetti “solari”.
Il credito ricerca e sviluppo disciplinato dall’art.3 del DL 145/2016 (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) viene quindi anticipatamente cessato.
Misura dell’agevolazione
La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili);
- nel limite massimo di 3 milioni di euro (limite ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo):
- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, ovvero pari al 10%, in caso di obiettivo di tra transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli art.61 e 109 comma 5 del TUIR.
Fruizione dell’agevolazione
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art.17 del Dlgs. 241/97;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Dgls. 231/200.
Obblighi documentali
Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire in estrema sintesi:
- la certificazione della documentazione;
- la relazione tecnica;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.
FORMAZIONE 4.0 (COMMI DA 210 A 217)
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all’art. 1, co. da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2020.
Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti modifiche:
- il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell’impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le piccole imprese; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le medie imprese; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le grandi imprese) è aumentato per tutte le imprese al 60% (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017;
- oltre alle imprese in difficoltà di cui all’art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito d’imposta in esame anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- l’effettiva fruizione del credito d’imposta è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili anche le attività commissionate a Istituti tecnici superiori;
- il credito d’imposta è utilizzabile dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;
- le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute a inviare una specifica comunicazione al MISE, nei termini / modalità individuate con apposito DM;
- per il riconoscimento del credito d’imposta non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali presso l’Ispettorato del lavoro;
- non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale.
CREDITO DI IMPOSTA “BONUS EDICOLE” (COMMA 393)
Il “Bonus edicole”, pari a € 2.000, a favore degli esercenti:
- attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- attività commerciali non esclusivi di cui all’art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 170/2001 (ad esempio, rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti / oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq, ecc.) se l’attività commerciale costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune.
Per il 2020 è esteso agli esercenti attività commerciali non esclusivi di cui al citato comma 3, anche se l’attività non costituisce l’unico punto vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici nel Comune.
Si tratta di un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF.
L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI – PROROGA (COMMA 300)
Sostituendo l’art. 49 comma 1 del DL 34/2019 convertito, viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione a fiere internazionali.
In particolare, viene previsto che, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, viene riconosciuto un credito d’imposta:
- alle imprese esistenti alla data del 01.01.2019;
- per i periodi d’imposta 2019 e 2020;
- nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000 euro.
MODIFICA-INSERIMENTO-CANCELLAZIONE NORME FISCALI PER OPERATORI ECONOMICI (DITTE INDIVIDUALI, SOCiETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALI)
REGIME FORFETTARIO (COMMI 691 E 692)
Sono introdotte una serie di modifiche al regime forfetario che tornano a ridimenzionare la platea dei soggetti a cui è possibile l’accesso o il permanere nel 2020 nel regime Forfettario.
Più precisamente:
- il limite di ricavi / compensi dell’anno precedente rimane sempre pari a € 65.000;
- viene reintrodotto il limite pari a € 20.000 relativo alle spese per lavoratori dipendenti e per collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati;
- è nuovamente escluso dal regime forfetario chi possiede redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000: la reintroduzione del limite torna a essere causa ostativa per i dipendenti e i pensionati con redditi superiori a tale limite a meno che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di S.r.l., nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
L’utilizzo della fattura elettronica non è obbligatorio per i forfettari ma, se adottato, prevede la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.
È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfettario per il riconoscimento e determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.
DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI (COMMI 4 E 5)
Con la modifica dell’art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che per il periodo d’imposta 2019 “solare” l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.
Per i periodi d’imposta 2020 – 2021 “solari” l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 60%.
Dal periodo d’imposta 2022 “solare” l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 100%.
A.C.E (COMMA 287)
È confermata la soppressione già dal 2019 dell’agevolazione ex art. 2, co. da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ossia della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES 15%): contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) disciplinata dall’art. 1, DL n. 201/2011 e dall’art. 1, co. da 549 a 552, Finanziaria 2017.
L’agevolazione consiste nell’applicazione della percentuale pari all’1,3% sul rendimento nozionale del capitale proprio.
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (COMMI 632 E 633)
È ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.
Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da 2 discipline distinte, per i veicoli concessi in uso promiscuo:
- per i contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, co. 4, TUIR nelle versioni in vigore fino al 31.12.2019);
- per i contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

BUONI PASTO (COMMA 677)
Sostituendo l’art.51 comma 2 lettera c) del TUIR, vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto.
Dal 01.01.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” fino all’importo complessivo giornaliero di:
- 4 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro);
- 8 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7 euro).
Indennità sostitutive
Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto e alloggio corrisposte agli addetti ai cantieri edili, e altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
ESTROMISSIONE IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE (COMMA 690)
È riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione:
- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, co. 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;
- richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% (nella misura del 60% entro il 30.11.2020, il rimanente 40% entro il 30.6.2021).
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
L’estromissione ha effetto dal 1/1/2020.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori individuali che risultano in attività:
- sia alla data del 31.10.2019 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
- sia alla data del 01.01.2020 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).
L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che abbia cessato la propria attività d’impresa prima del 01.01.2020.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA (COMMI DA 696 A 704)
La legge di bilancio 2020 riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa.
Rispetto agli ultimi provvedimenti in materia:
- è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive dovute;
- è stata prevista la facoltà di versamento rateale di tale imposte.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitale, società di persone, imprenditori individuali, enti non commerciali, stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc…
Bilancio di rivalutazione
Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31.12.2018.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Decorrenza
Gli effetti della rivalutazione decorrono:
- dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali;
- dall’inizio del quarto esercizio successivo (dal 01.01.2023, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.
Saldo attivo di rivalutazione
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Versamento delle imposte sostitutive
Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2019).
E' però concessa la facoltà di effettuare versamenti rateali e precisamente:
- per importi complessivi fino a 3 milioni di euro, in un massimo di 3 rate di pari importo;
- per importi complessivi oltre i 3 milioni di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO APPRENDISTI (COMMA 8)
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulato nell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1 comma 773, quinto periodo, della L. 27.12.2006 n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
ESONERO CONTRIBUTIVO (COMMA 10)
Esteso alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato (per il lavoratore), pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni 2018.
BONUS OCCUPAZIONALE (COMMA 11)
Per chi ha assunto nel 2019 con contratto a tempo indeterminato i titolari di laurea magistrale o dottorato di ricerca è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
ULTERIORI CONTENUTI
AMPLIAMENTO PLATEA DEI SOGGETTI A CUI VIENE APPLICATA L’IMPOSTA IVIE E L’IMPOSTA IVAFE (COMMI 710 E 711)
E’ ampliato il novero dei soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.
Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti (anche imprenditori e lavoratori autonomi).
A partire dal 01.01.2020, invece, esse saranno dovute:
- dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
- dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex. Art.5 del TUIR).
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP (COMMA 183)
- è confermata l’estensione anche al 2020 dell’esenzione IRPEF dei redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali;
- per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.
Per ulteriori dettagli su detrazioni e incentivi fiscali, leggi la prima parte del nostro approfondimento fiscale.